STATUTO CIMO

(approvato dall’Assemblea Nazionale 12/12/2015)

 

Art. 1
Denominazione e rappresentatività

CIMO, Il Sindacato dei Medici, a sigla CIMO, è un’Associazione Sindacale che rappresenta medici chirurghi, medici veterinari ed odontoiatri, in servizio ed in quiescenza, qualunque sia la natura del rapporto di cui sono parte ovvero il soggetto, persona fisica o ente, a favore del quale svolgono attività professionale.

Art. 2
Sede

1. La sede legale dell’Associazione coincide con la sua sede nazionale in Roma.

Art. 3
Scopi

1. CIMO è apartitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) promuovere ogni iniziativa e azione sindacale atte a valorizzare e tutelare la professionalità dei propri iscritti ed il suo loro ruolo sociale nonché negoziare e stipulare i contratti collettivi, nazionali ed integrativi, ed esercitare le funzioni e le prerogative attribuite alle organizzazioni sindacali nel sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli istituzionali di governo del Sistema Sanitario;
b) promuovere e sostenere l’unità di tutti i medici chirurghi, medici veterinari ed odontoiatri, onde conferire maggiore forza sindacale all’intera categoria;
c) assumere tutte le opportune iniziative onde favorire il più corretto inserimento dei giovani medici chirurghi, medici veterinari ed odontoiatri nell’ambito della professione e dei servizi sanitari;
d) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni di categoria, nazionali ed internazionali;
e) mantenere opportuni collegamenti con la F.N.O.M.Ce.O., al fine di tutelare la professione e la deontologia medica;
f) fornire ai propri iscritti servizi di assistenza, formazione e tutela attraverso adeguati strumenti.
2. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, CIMO può sviluppare ogni più opportuna iniziativa ed, in particolare:
a) dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, anche a struttura societaria, autonomi rispetto ad essa;
b) partecipare ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero promuovere la costituzione e l’adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle dello Statuto.
3. Ai fini e per gli effetti delle vigenti disposizioni tributarie, CIMO:
a) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) prevede di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito, ove previsto, il Ministero del Lavoro e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
c) redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
d) prevede la intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.
e) utilizza il patrimonio per realizzare l’interesse dell’Associazione e dei suoi iscritti.

Art. 4
Adesioni

1. L’adesione a CIMO è personale.
2. Possono aderire a CIMO, secondo la competenza territoriale del luogo di lavoro, tutti i medici, medici veterinari ed odontoiatri che ne facciano domanda e ne accettino le norme statutarie.
3. L’adesione a CIMO per il tramite di organismi aggregati extra-sindacali produce gli stessi effetti della domanda personale tranne che per espresse deroghe statutarie.
4. L’adesione è permanente, salvo personale disdetta scritta, ed ha valore su tutto il territorio nazionale, anche in caso di trasferimento dell’iscritto ad altra struttura ovvero di instaurazione di diverso rapporto di lavoro.
5. I medici iscritti collocati in aspettativa senza assegni mantengono l’adesione a CIMO per tutto il periodo dell’aspettativa

Art. 5
Struttura dell’Associazione

1) CIMO si articola in:
– Sezioni e relativo Coordinamento;
– Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano;
– Settori Specifici.
2) Sono Organi periferici di CIMO:
– le Assemblee delle Sezioni;
– il Consiglio di Sezione;
– i Segretari delle Sezioni;
– il Coordinatore delle Sezioni;
– il Consiglio Regionale;
– il Segretario Regionale;
– il Responsabile di Settore.
3) Sono Organi centrali di CIMO:
– il Presidente Nazionale;
– l’Ufficio di Presidenza;
– la Direzione Nazionale;
– la Consulta delle Regioni
– Il Responsabile Nazionale di Settore
– il Congresso Nazionale;
– il Collegio Nazionale dei Probiviri;
– il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 6
Eleggibilità, durata, incompatibilità e decadenza dalle cariche

1. Sono eleggibili alle cariche gli iscritti nella specifica Regione, Sezione o Settore in regola con il pagamento delle quote sindacali, tranne le eccezioni di cui infra.
2. Ogni carica, sia individuale che collegiale, a livello periferico come centrale, ha durata quadriennale. Le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario, Vicepresidente Nazionale, Segretario Nazionale Organizzativo e Segretario Nazionale Amministrativo non sono rinnovabili nella stessa persona per più di due mandati consecutivi. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica elettiva.
3. Le cariche di Segretario Nazionale Amministrativo e di Revisore Nazionale dei Conti sono incompatibili con quella di Segretario Regionale Amministrativo.
4. Le cariche di Segretario Regionale, Segretario Regionale Amministrativo, Coordinatore delle Sezioni e Segretario di Sezione sono incompatibili con le cariche di Vicepresidente Nazionale Vicario, Vicepresidente Nazionale, Segretario Nazionale Organizzativo, Segretario Nazionale Amministrativo.
5. Con delibera del Consiglio Regionale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, le cariche locali del comma 4 possono essere mantenute in deroga alle incompatibilità ivi previste.
6. Le cariche nelle Sezioni, compreso il loro Coordinamento, nelle Regioni, nei settori e le cariche nazionali decadono automaticamente con la decadenza rispettivamente del Segretario della Sezione, del Segretario Regionale, del Responsabile di Settore e del Presidente Nazionale.
7. Sono altresì cause di decadenza la perdita dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 nonché il mancato pagamento della quota associativa di cui all’art. 18.
8. Ferma la durata quadriennale della carica, Il rinnovo delle cariche deve avvenire nei trenta giorni precedenti la rispettiva scadenza naturale e nei trenta giorni successivi in ipotesi di decadenza, salvo quanto previsto dall’art.12 comma 2.
9. L’iscritto che ha cessato l’attività lavorativa mantiene la carica fino alla scadenza naturale del mandato, eccetto che per le cariche relative alle Sezioni dalle quali decade. Il Segretario Regionale che cessi l’attività lavorativa è eleggibile per un solo successivo mandato. In caso di elezione è dovuto il versamento della quota associativa stabilita nel regolamento.
10. Gli iscritti in quiescenza, possono essere eletti alla carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché di Segretario Amministrativo Regionale o Revisore dei Conti Regionale secondo le previsioni del regolamento regionale da approvarsi a maggioranza qualificata. In caso di elezione è dovuto il versamento della quota associativa stabilita nel regolamento.

Art. 7
Sezioni

1. La Sezione è costituita da tutti gli iscritti, qualunque ne sia il numero, di ciascuna Azienda ovvero di ciascuna altra realtà strutturata in cui si articola il Servizio Sanitario Regionale.
2. La Sezione è retta da un Segretario che la rappresenta. La legittimazione e la rappresentanza processuale della Sezione competono disgiuntamente al Segretario di Sezione e al Segretario Regionale.
3. I Segretari delle Sezioni che raggiungono un numero di iscritti non inferiore a 50 assumono di diritto la carica di Consigliere Regionale. La Sezione elegge anche altri Consiglieri Regionali in presenza di iscritti pari alla metà più uno di 50 o suoi multipli.
4. Ai fini della elezione dei Consiglieri Regionali, ciascuna Sezione con numero di iscritti inferiore a 50 può consorziarsi con altra/e Sezione/i con numero di iscritti inferiore a 50.
5. L’organizzazione, gli Organi e le modalità di elezione alle cariche della Sezione sono determinate dallo specifico regolamento che tiene conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.

Art. 8
Coordinamento delle Sezioni

1. Le Sezioni che operano nell’ambito territoriale di uno stesso Ordine Professionale dei soggetti di cui all’art. 1 e che abbiano nel loro insieme più di 100 iscritti possono eleggere tra gli iscritti un Coordinatore delle Sezioni. Il Coordinatore esprime nel Consiglio Regionale il voto di spettanza di ciascuna Sezione nel solo caso di assenza giustificata del Segretario della stessa. L’attività di Coordinamento delle Sezioni e le altre prerogative del Coordinatore sono definite dai relativi Regolamenti Nazionale e Regionale. Sono ammesse forme di Coordinamento intra-regionali la cui regolamentazione è demandata alla singola Regione o Provincia Autonoma di Trento o Bolzano.

Art. 9
Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano

1. I Consiglieri Regionali eleggono tra gli iscritti della Regione il Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale Vicario, il Segretario Regionale Amministrativo che, come tali, diventano componenti del Consiglio Regionale, nonché Consiglieri Nazionali nella misura prevista dal Regolamento.
2. Il Consiglio Regionale è costituito dal Segretario Regionale, dal Vice Segretario Regionale Vicario, dal Segretario Regionale Amministrativo, dagli altri Consiglieri Regionali, dai Rappresentanti dei Settori Specifici di cui all’art. 10, nonché, senza diritto di voto, dai membri della Direzione Nazionale che svolgono attività lavorativa nella Regione e dai Consiglieri Nazionali eletti nella Regione.
3. L’Organizzazione, gli Organi e le modalità di elezione alle cariche della Regione sono determinate dallo specifico Regolamento che tiene conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.
4. Le Regioni sono amministrativamente autonome e redigono un proprio bilancio, distinto e separato da quello nazionale, che deve essere approvato dagli organi regionali competenti entro il 31 Maggio di ogni anno.
5. Ai fini statutari, a ciascuna delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano si applicano le previsioni relative alle Regioni.

Art. 10
Settori specifici

1. I Settori Specifici sono costituiti da soggetti aggregati in preesistenti forme associative ovvero da figure professionali, tra quelle di cui all’art. 1, per le quali si ravvisino specifiche ed omogenee caratteristiche derivanti da peculiarità professionali o legislative.
2. Il Settore Specifico è dotato di autonomia organizzativa attraverso proprie rappresentanze nazionali e regionali numericamente proporzionali agli iscritti ed alle quote versate. Ad ogni livello, Regionale e Nazionale, è previsto un Responsabile del Settore Specifico.
3. La costituzione e lo scioglimento dei Settori Specifici competono alla Direzione Nazionale che ne definisce anche il Regolamento, le modalità di elezione dei rappresentanti e gli aspetti economici associativi.
4. Sono fatti salvi i Settori Specifici “Dirigenza Medica SNAMI”, “Dirigenza Medica ASPOI” e “Dirigenza Medica CO.SI.P.S.” già costituiti in vigenza dello Statuto nel testo precedente.

Art. 10 bis
Coordinamenti

1. La Direzione Nazionale costituisce Coordinamenti di gruppi omogenei di iscritti come strumento di supporto tecnico allo svolgimento della politica sindacale a livello nazionale e ne stabilisce il regolamento, le funzioni del Coordinatore Nazionale e le modalità di funzionamento.
2. Analogamente ciascuna Regione può istituire Coordinamenti di gruppi omogenei di iscritti che rappresentano strumenti di supporto tecnico allo svolgimento della politica sindacale a livello di base e regionale, stabilendone il regolamento, le funzioni del Coordinatore Regionale e le modalità di funzionamento.

Art. 11
Commissariamento

1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di conferire ad un iscritto, su richiesta motivata della Direzione Nazionale, l’incarico di Commissario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Regioni nella fase di costituzione delle medesime e sino all’insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme dello Statuto e del Regolamento applicativo.
2. Il Presidente Nazionale, sentita la Consulta delle Regioni e salvo successiva ratifica della Direzione Nazionale, ha inoltre la facoltà di conferire ad un iscritto l’incarico di commissario di una Regione, qualora si verificassero all’interno della medesima situazioni di mancato funzionamento degli Organi direttivi, di ripetute e gravi irregolarità o carenze nell’operato dei medesimi e di gravi violazioni di norme statutarie.
3. Il Segretario Regionale ha facoltà di conferire ad un iscritto della Regione l’incarico di Commissario deputato al governo ed alla rappresentanza delle Sezioni, nella fase di costituzione delle medesime e sino all’insediamento dei relativi Organi direttivi, eletti secondo le norme dello Statuto e del Regolamento applicativo.
4. Il Segretario Regionale, su delibera del Consiglio Regionale, ha inoltre la facoltà di conferire ad un iscritto l’incarico di Commissario di una Sezione, qualora si verifichino nelle Sezioni della Regione situazioni di mancato funzionamento degli Organi direttivi, di ripetute e gravi irregolarità o carenze nell’operato dei medesimi e di gravi violazioni di norme statutarie.
5. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 4 vanno comunicate dal Segretario Regionale interessato al Segretario Nazionale Organizzativo entro 15 giorni dalla loro adozione.
6. La gestione commissariale non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Art. 12
Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione ed è eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti.
2. In caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente Vicario. In tutte le ipotesi di vacanza permanente, si applica l’art. 6 comma 6 ed il Vicepresidente Vicario convoca e riunisce entro 45 giorni il Congresso Nazionale in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente e di tutte le cariche elettive nazionali di cui all’art. 13 comma 1 lett. a).
3. Il Presidente esercita in particolare le seguenti attribuzioni:
a) convoca gli organi centrali dell’Associazione;
b) presiede l’Ufficio di Presidenza e la Consulta delle Regioni;
c) è garante dell’esecuzione delle delibere adottate dagli organi centrali; in caso di necessità ed urgenza, assume decisioni, informandone i vice Presidenti, salvo ratifica dell’organo statutariamente competente;
d) promuove le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutari della Associazione, nell’ambito degli indirizzi dati dalla Direzione Nazionale e dalla Consulta delle Regioni;
e) vigila sull’osservanza delle norme statutarie;
f) provvede ad informare periodicamente i Dirigenti periferici in merito agli indirizzi di politica sindacale adottati dagli Organi centrali;
g) propone all’Ufficio di Presidenza gli incarichi funzionali da attribuire.
h) Gestisce i rapporti con i diversi interlocutori Istituzionali (in ambito politico e sindacale) salvo esplicita delega ad altro dirigente sindacale.

Art. 13
Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è organo elettivo dell’Associazione. Ha il compito di:
a. eleggere il Presidente Nazionale, due Vice Presidenti Nazionali di cui uno Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo, 15 membri della Direzione Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento;
b. eleggere 3 Probiviri effettivi e 2 supplenti, 3 Revisori dei Conti effettivi e 2 supplenti, con le modalità previste dal Regolamento;
c. analizzare ed approfondire argomenti pratici di carattere sanitario, legislativo, normativo, sindacale, dettati da esigenze della base con la formulazione di proposte da inoltrare agli Organi statutariamente competenti per elaborare linee di indirizzo di politica sindacale.
2. Il Congresso Nazionale è costituito:
a. dagli eletti di cui al precedente comma 1 lett. a;
b. dai Segretari Regionali;
c. dai Consiglieri Nazionali secondo quanto previsto dal Regolamento;
d. dai rappresentanti dei Settori Specifici secondo quanto previsto dal Regolamento
3. I Segretari Regionali possono essere sostituiti, nell’esercizio delle loro prerogative di rappresentanza e di voto, dal rispettivo Vice Segretario Vicario senza necessità di delega; in caso di impedimento di quest’ultimo, da un Consigliere Regionale espresso dalla Regione di appartenenza con delega scritta. In assenza degli altri Consiglieri Nazionali di cui al comma 2 lett. c i voti relativi vengono espressi dal rispettivo Segretario Regionale.
4. I Consiglieri Nazionali di cui al comma 2 lettera a) possono essere rappresentati da altri Consiglieri Nazionali se dotati di specifica delega.
5. I Consiglieri Nazionali di cui al comma 2 lettera d) possono delegare iscritti dello stesso Settore che rappresentano.
6. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale una volta l’anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qualvolta lo si ritenga opportuno ovvero ne riceva richiesta dalla Direzione Nazionale ovvero da almeno 2/5 dei Consiglieri Nazionali. Il Congresso deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La convocazione avviene con comunicazione scritta, inviata in via telematica, almeno 15 giorni prima di quello fissato, contenente l’Ordine del Giorno dei lavori; la seconda convocazione può essere stabilita per lo stesso giorno con un intervallo di almeno un’ora dalla prima. In caso di particolare urgenza la Convocazione può essere inoltrata con un preavviso di almeno 48 ore.
8. In prima convocazione il Congresso Nazionale decide validamente se è rappresentato da almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione decide a maggioranza dei voti presenti. Tuttavia qualora il numero dei presenti sia inferiore a 1/4 degli aventi diritto, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti.
9. Il Congresso Nazionale è presieduto da un Consigliere Nazionale eletto alla funzione all’apertura dei lavori su proposta del Segretario Nazionale Organizzativo. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti su invito del Presidente.

Art. 14
Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è organo di indirizzo e di controllo e rappresenta, a tali fini, la collettività degli iscritti.
2. È costituita dal Presidente Nazionale, dai due Vicepresidenti Nazionali di cui uno Vicario, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo, da quindici membri eletti dal Congresso Nazionale, dai Segretari Regionali e dai segretari provinciali delle provincie autonome di Trento e Bolzano, che esprimono globalmente 20 voti in proporzione al numero degli iscritti della propria Regione, determinati come da Regolamento.
3. I Responsabili Nazionali di Settore sono membri della Direzione Nazionale, con diritto all’espressione di voto in proporzione al numero degli iscritti e nei limiti previsti dal Regolamento.
4. In occasione della prima seduta post elettorale, la Direzione Nazionale elegge, tra i suoi componenti, i propri Presidente e Vice Presidente.
Il Presidente eletto, presiede la Direzione Nazionale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
5. Le riunioni della Direzione Nazionale, da tenersi almeno due volte all’anno, sono convocate con comunicazione scritta, inviata per via telematica, con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi eccezionali di urgenza nei quali il preavviso può essere di 48 ore. La Direzione Nazionale delibera validamente, in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti, qualunque sia il loro numero.
6. La Direzione Nazionale:
a) Detta le linee di indirizzo per la politica sindacale, sanitaria e previdenziale e le direttive per tutte le altre attività dell’Associazione, demandandone l’esecuzione agli altri competenti Organi centrali;
b) Approva il conto consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno;
c) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
d) delibera con maggioranza dei 2/3 dei presenti, previa relazione del Segretario Nazionale Amministrativo, (i) l’entità della quota individuale degli iscritti a seconda della categoria di appartenenza e la porzione della suddetta quota di spettanza della Segreteria Nazionale Amministrativa, (ii) gli eventuali contributi supplementari a carico delle Regioni in rapporto a spese straordinarie ritenute assolutamente necessarie, (iii) l’entità e le modalità di riscossione e attribuzione delle quote degli iscritti di cui all’art. 4 comma 3.
e) delibera la partecipazione e la costituzione degli organismi di cui all’art. 3 comma 2;
f) autorizza il rilascio di garanzie che impegnino direttamente l’Associazione in favore di organismi ai quali essa partecipi ovvero nei quali abbia designato propri rappresentanti;
g) può convocare Congressi aperti a tutti gli iscritti per dibattere ed esaminare problemi di interesse generale;
h) approva lo Statuto dell’Associazione e le sue eventuali modifiche;
i) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
7. Alle riunioni della Direzione Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti indicati dalla stessa o dal Presidente Nazionale.

Art. 15
Consulta delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano

1. La Consulta delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano è organo esecutivo e di controllo dell’Associazione.
2. E’ costituita da tutti i Segretari Regionali in carica e dai Componenti dell’Ufficio di Presidenza. Ove un componente dell’Ufficio di Presidenza cumuli la carica di Segretario Regionale, la relativa Regione è rappresentata nella Consulta dal Vice Segretario Regionale Vicario.
3. La Consulta elegge tra i Segretari Regionali il Segretario della Consulta con funzioni di raccordo tecnico-organizzativo, tanto interno che verso gli altri Organi Statutari. La Consulta è convocata dal Presidente Nazionale che la presiede, quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta scritta di almeno 2/5 dei Segretari Regionali e comunque almeno quattro volte l’anno. In caso di assenza o impedimento, il Presidente – se non sostituito dal Vice Presidente Vicario – delega la funzione ad altro Componente dell’Ufficio di Presidenza.
4. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di non meno di 10 Segretari Regionali che rappresentino almeno il 50,1 % dei voti pesati esprimibili da tutte le Regioni.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti pesati espressi dai Segretari Regionali presenti sommati ai voti espressi dai componenti dell’Ufficio di Presidenza presenti. Quest’ultimo esprime complessivamente 3 voti di cui uno dal Presidente e 0,5 da ciascuna delle rimanenti 4 cariche.
5. La Consulta delle Regioni:
a) dà esecuzione alle decisioni della Direzione Nazionale;
b) delibera su quanto ad essa è esplicitamente demandato da altri organismi e sulle questioni amministrative all’interno dei capitoli di bilancio preventivo approvato;
c) stimola il confronto e la discussione su argomenti, anche se di genesi regionale, che abbiano rilievo nazionale e per i quali è necessaria l’armonizzazione delle opinioni e l’espressione di sintesi della posizione dell’Associazione, adottando in proposito le necessarie deliberazioni;
d) di concerto con l’Ufficio di Presidenza, affida ai Responsabili dei Dipartimenti/Commissioni incarichi di indagine, approfondimento, analisi e proposta concernenti gli argomenti suddetti e ne valuta i risultati potendone deliberare in proposito;
e) provvede alle decisioni di carattere esecutivo concernenti la partecipazione e la costituzione degli Organismi di cui all’art. 3 comma 2, compresa la nomina dei Rappresentanti CIMO;
f) esercita attività di vigilanza e controllo sull’operato dei propri Rappresentanti in seno agli Organismi di cui all’art. 3 comma 2, fornendo preventivamente le indicazioni del caso relative a tutti gli atti che costituiscono straordinaria amministrazione;
g) svolge funzione di indirizzo, coordinamento e relativo controllo sull’attività degli Organi periferici e Settori Specifici;
h) emana specifici Regolamenti Applicativi dello Statuto compreso quello relativo alla competenza di spese e rimborsi;
i) delibera la nomina e la revoca del Direttore del giornale, degli iscritti per i quali viene richiesto il Distacco Sindacale, dei Responsabili dei Dipartimenti/Commissioni e dei tre vice Segretari Nazionali Organizzativi, su proposta dell’Ufficio di Presidenza.
6. La Consulta delle Regioni può richiedere al Presidente la convocazione della Direzione Nazionale che deve essere convocata entro 30 giorni.
7. Alla riunione della Consulta delle Regioni possono partecipare su invito del Presidente esperti e consulenti senza diritto di voto.

Art. 16
Ufficio di Presidenza

1. L’Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente Nazionale che lo presiede, dai due Vice Presidenti Nazionali di cui uno Vicario, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo. E’ convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti. Alle sue riunioni partecipano, su invito, il Segretario della Consulta delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, i Responsabili di Dipartimenti/Commissioni, i vice Segretari Nazionali Organizzativi per riferire periodicamente del loro operato.
2. L’Ufficio di Presidenza:
a) provvede alla ordinaria amministrazione dell’Associazione, assumendo decisioni indispensabili per il funzionamento e la gestione centrale della medesima;
b) costituisce l’espressione ufficiale dell’Associazione nei confronti dei suoi interlocutori politici, amministrativi e sindacali a livello centrale, provvedendo, su indicazione o ratifica della Consulta delle Regioni, ad assumere iniziative, sottoscrivere documenti, partecipare a manifestazioni o forme pubbliche di presenza;
c) propone alla Consulta delle Regioni la nomina e la revoca di Responsabili di altrettanti Dipartimenti/Commissioni tra cui almeno Contratto, Statuto, Centro Studi, Comunicazione, Formazione e di 3 Vice Segretari Nazionali Organizzativi, distinti per Macro-Regioni (Nord, Centro, Sud) che si rapportano operativamente con il competente componente dell’Ufficio di Presidenza;
d) propone la nomina e la revoca del Direttore del giornale nonché degli iscritti per i quali viene richiesto il distacco sindacale;
e) dà esecuzione alle decisioni della Direzione Nazionale e della Consulta delle Regioni.

Art. 17
Segretario Nazionale Organizzativo

1. Il Segretario Nazionale Organizzativo, coadiuvato dai tre 3 Vice Segretari Nazionali Organizzativi, assicura il sistematico raccordo di natura organizzativa con le articolazioni periferiche dell’Associazione, supportandolo nei modi e con i mezzi necessari; ha il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale degli Organi Centrali e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell’Associazione; vigila – sotto quell’aspetto – sul rispetto delle norme statutarie; svolge tutti i compiti di Segreteria anche relativi al funzionamento degli organi centrali; ratifica le nomine degli Organi delle Regioni e dei Consiglieri Nazionali; ha in consegna e tiene aggiornato l’elenco degli iscritti all’Associazione.
2. E’ responsabile della redazione in forma sommaria dei verbali delle sedute degli organi centrali, che devono essere controfirmati da chi presiede l’Organo collegiale ed essere approvati nella seduta successiva dell’Organo medesimo. In caso di assenza od impedimento del Segretario Nazionale Organizzativo, la redazione e la sottoscrizione del verbale viene affidata ad uno dei 3 Vice Segretari Nazionali Organizzativi.
3. Provvede, in collaborazione con il Segretario Nazionale Amministrativo, a determinare entro il 31 marzo di ogni anno, i voti esprimibili nella Consulta delle Regioni, nel Congresso e negli Organi periferici dell’Associazione, sulla base delle previsioni regolamentari ed a comunicarlo ai Segretari Regionali.
4. Tutte le comunicazioni ai quadri dirigenti, agli iscritti ed a terzi, salvo casi eccezionali ed escluse quelle di carattere amministrativo connesse a movimenti finanziari, vengono inoltrate attraverso il Segretario Nazionale Organizzativo al fine di centralizzare ed uniformare metodi e mezzi di informazione e comunicazione.

Art. 18
Segretario Nazionale Amministrativo

1. Il Segretario Nazionale Amministrativo è responsabile diretto della corretta gestione amministrativa e contabile dei fondi nazionali; può effettuare operazioni presso gli istituti di credito e, previa deliberazione della Direzione Nazionale, presso gli intermediari finanziari; può, su autorizzazione della Direzione Nazionale, richiedere eventuali affidamenti bancari; può stipulare contratti per l’acquisizione di beni e servizi; cura e gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; predispone e sottopone all’approvazione della Direzione Nazionale il conto consuntivo per l’esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, che si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; provvede a tenere aggiornato l’inventario dei beni nazionali dell’Associazione, compresi quelli concessi in comodato alle strutture periferiche.
2. Il Segretario Nazionale Amministrativo intrattiene i necessari rapporti con i responsabili amministrativi periferici e sollecita e cura l’esazione diretta o indiretta delle quote.

Art. 19
Quota Associativa

1. La quota associativa, deliberata dalla Direzione Nazionale per ciascuna categoria di iscritti, è individuale e di regola deve essere versata all’Associazione dai singoli iscritti tramite delega rilasciata all’Ente da cui dipendono ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti.
2. La quota associativa degli iscritti di norma viene riscossa dalle Regioni in nome e per conto della Associazione.
3. In ogni caso la porzione delle suddette quote di spettanza della Segreteria Nazionale Amministrativa deve concretamente pervenire alla stessa con cadenza trimestrale. In caso di ritardo ingiustificato superiore ad un mese, le quote dovute sono maggiorate di interessi convenzionali pari al prime rate in vigore al momento della scadenza del versamento.
4. Ai fini della rappresentatività, la quota di spettanza di ciascuna categoria va ragguagliata a quella che compete al dirigente medico dipendente in servizio.
5. Ai fini di cui all’art. 6 comma 1, la quota sindacale corrisponde a quella prevista e stabilita dalla Direzione Nazionale (art. 14 comma 6 lett. d).

Art. 20
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
2. Il Collegio effettua il riscontro contabile dei bilanci nazionali e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione e riferisce alla Direzione Nazionale in occasione dell’approvazione del conto consuntivo.
3. I Revisori dei Conti partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale nelle quali si discuta di bilancio o di impegni straordinari di spesa.

Art. 21
Collegio Nazionale dei Probiviri – Disciplina

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che siede presso la Sede legale dell’Associazione, è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti.
2. Costituiscono oggetto di sanzione disciplinare:
a) fatti di indegnità morale, di violazione della deontologia professionale e di violazione delle norme statutarie;
b) condotte incompatibili con le finalità della Associazione e con le direttive stabilite dagli Organi statutari.
3. Le sanzioni disciplinari applicabili, a seconda della gravità dei fatti addebitati, sono:
a) la censura;
b) la sospensione dall’esercizio dei diritti associativi e/o dalla carica ricoperta, da un minimo di mesi uno ad un massimo di anni due;
c) l’espulsione.
4. Le sanzioni sono decise dal Collegio Nazionale dei Probiviri, previa formale contestazione degli addebiti da parte del Segretario Nazionale Organizzativo e la concessione di un termine a difesa non inferiore a giorni venti.
5. Contro le decisioni del Collegio che comminano sanzioni è ammesso ricorso, con atto motivato da inviare entro trenta giorni dal pervenimento della comunicazione della sanzione irrogata, alla Direzione Nazionale, in composizione limitata a cinque componenti sorteggiati tra i membri della stessa.
6. Tanto il Collegio quanto la Direzione decidono senza particolari formalità di procedura, sentito l’interessato, ove lo richieda. In caso di ricorso sono acquisiti gli atti istruttori e del giudizio di primo grado e disposta, in caso di necessità, ulteriore istruttoria.
7. Le decisioni, congruamente motivate, vanno depositate entro sessanta giorni.
8. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide altresì quale arbitro amichevole compositore nelle controversie tra associati e tra associati e l’Associazione.
9. Il Collegio Nazionale dei Probiviri verifica, se richiesto, la compatibilità dei Regolamenti di cui agli art. 7 comma 5 e 9 comma 3 rispetto alla coerenza dei medesimi con l’impostazione strutturale dell’Associazione e le prerogative di ogni sua singola struttura. Ove rilevi ipotesi di incompatibilità le segnala all’organo che ha redatto il Regolamento invitandolo, entro un termine congruo, ad adottare le opportune modifiche.

Art. 22
Modifiche statutarie

1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto, accompagnate da una motivata relazione da parte dell’Organo istruttorio competente, vanno formalizzate esclusivamente alla Direzione Nazionale dal Presidente Nazionale o da membri del Congresso che raggiungano almeno un quinto degli aventi diritto.
2. Tali proposte, previo esame in seno alla Consulta delle Regioni per opportune osservazioni o suggerimenti, debbono essere poste, nel testo approvato dalla stessa, all’ordine del giorno della Direzione Nazionale, appositamente convocata con preavviso di almeno un mese, entro centottanta giorni dalla data di pervenimento delle proposte stesse alla Direzione Nazionale.
3. Copia delle proposte di modifica deve essere inoltrata con dettagliata relazione esplicativa ad ogni membro della Direzione Nazionale contestualmente alla convocazione della stessa.

Art. 23
Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato nello Statuto e nei Regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
NORME TRANSITORIE
1. Alla scadenza naturale o alla decadenza (di cui all’art. 6 comma 6 e 7) della Segreteria della Sezione Provinciale, non si dà corso ad alcun rinnovo. In ogni caso, tutte le Segreterie Provinciali decadono alla data del 28 febbraio 2017.
2. Alla scadenza naturale o alla decadenza (di cui all’art. 6 comma 6 e 7) della Segreteria della Sezione Aziendale, si procede all’elezione della Segreteria della Sezione applicando le previsioni di cui all’art. 7 e relativo regolamento elettivo. Queste ultime si applicano in caso di costituzione di nuove Sezioni. In ogni caso, tutte le Sezioni Aziendali non rinnovate o non costituite secondo l’art. 7 e relativo regolamento elettivo decadono alla data del 30 aprile 2017.
3. Soltanto ove, a seguito delle elezioni di cui al comma 2, i 4/5 dei consiglieri regionali lo richiedano, si procede al rinnovo delle cariche regionali vigenti entro la data del 30 giugno 2017, anche in deroga alla previsione di cui all’art. 6 comma 2 sulla durata delle cariche.
4. Il primo Congresso Nazionale elettivo successivo alla approvazione della attuale modifica statutaria è costituito secondo la previsione dell’art. 13 comma 2 nel testo modificato.
5. Le modifiche statutarie che attengono alle competenze, composizione ed elezione degli organismi centrali hanno effetto a partire dal primo Congresso Nazionale elettivo successivo alla data di approvazione della attuale modifica statutaria.
6. Ai fini di cui all’art. 6 comma 2 secondo periodo, lo Statuto si applica per le cariche di Segretario Nazionale Organizzativo e di Segretario Nazionale Amministrativo a decorrere dalla scadenza naturale dei rispettivi mandati in atto.
7. Gli organi periferici, in scadenza naturale o che decadono, ai sensi dell’art 6 comma 6 e 7, sono prorogati di diritto fino all’entrata in vigore del regolamento dello Statuto che li riguarda; il loro rinnovo deve avvenire entro il termine di 60 giorni da quella data.

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