Come leggere una busta paga

15 Lug 2016 | News, Previdenza

 

La nostra rubrica valuterà tutti gli aspetti previdenziali, che hanno come obiettivo finale la corresponsione della pensione, in modo da permettere ad ogni  singolo dipendente di riuscire a comprendere  il mondo previdenziale. Ritengo quindi necessario partire dalla lettura della busta paga, perché è dallo stipendio che vengono detratte le ritenute previdenziali che serviranno per l’accantonamento degli importi che saranno un domani corrisposti ai singoli lavoratori sotto la voce pensione e indennità di fine servizio/rapporto.

Mensilmente con il pagamento dello stipendio, il datore di lavoro, ai sensi dell’art.38 del CCNL 20.09.2001, deve consegnare al lavoratore un documento, la busta paga, contenente gli elementi che compongono la retribuzione stessa nonché alcune altre informazioni.

La sua funzione è quella di documentare quanto il lavoratore viene a percepire in un dato periodo  lavorativo in base all’applicazione  del contratto di lavoro e alle leggi speciali in materia previdenziale e fiscale.

Ogni singolo cedolino stipendiale è formato da voci retributive e da trattenute. La  struttura della retribuzione dei dipendenti dell’azienda sanitaria si può suddividere nelle seguenti parti:

  1. voci retributive fisse
  2. voci retributive accessorie
  3. Imponibile previdenziale
  4. Imponibile fiscale
  5. Ritenute previdenziali
  6. Ritenute fiscali
  7. Ritenute volontarie
  8. Riepilogo finale

 

Voci retributive fisse.

Si  chiamano retributive fisse perché hanno la caratteristica di essere fisse e continuative cioè vengono corrisposte nella stessa misura per tredici mensilità, sono soggette a contribuzione per la cassa pensione,  e per il trattamento di fine servizio. Rientrano nelle retribuzioni fisse:  la retribuzione mensile costituita dal valore economico prevista dal contratto, la retribuzione individuale di anzianità che corrisponde  ad un valore  calcolato su una quantità di anni lavorati e  maturata dai dipendenti prima del 31.12.1988 e conservata a titolo personale detta R.I.A., agli assunti dopo il 01.01.1989  non verrà più applicata,  l’indennità integrativa speciale che fino al 1992 serviva per adeguare il costo della vita le retribuzioni mediante una percentuale di incremento da applicarsi ai mesi di maggio e novembre di ciascun anno. Nel 1993 detto meccanismo hanno trasformato di fatto l’importo in vigore in un elemento fisso e costante della retribuzione. Sono tutte assoggettate  a contribuzione fiscale (IRPEF).

Voci retributive accessorie.

Le voci accessorie soggette alla contribuzione previdenziale hanno le seguenti caratteristiche:

  • sono legate a determinate prestazioni lavorative,
  • sono corrisposte per mese o giornata o ora lavorata,
  • non sono soggette a contribuzione  ai fini della liquidazione
  • non spettano nei periodi di assenza

–     solo dal 01.0.1996 sono assoggettate a ritenuta previdenziale, precedentemente no perciò detti importi ante 1996 non vengono presi in considerazione per il calcolo della pensione.

Imponibile previdenziale

L’INPS – Gestione ex INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, ente pubblico non economico istituito con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha in carico la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali e delle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato. E’ inoltre competente per la gestione delle prestazioni pensionistiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritte alle Casse degli ex Istituti di previdenza.

Le amministrazioni pubbliche (P.A.) provvedono  a trattenere le ritenute previdenziali ed assistenziali sui compensi dei dipendenti  previste dalle disposizioni normative vigenti e a gestire i versamenti delle relative somme a favore dell’Ente. La Cassa Pensione Sanitari – CPS – è il Fondo pensionistico per i medici dipendenti dagli Enti Locali, dalle Aziende Sanitarie Locali e, per effetto della legge 8 agosto 1991, n. 274, anche per i Soprintendenti Sanitari ed altri medici che in precedenza erano tenuti all’iscrizione alla CPDEL.
La gestione della Cassa pensione Sanitari, per effetto del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è confluita nell’INPS Gestione ex INPDAP.

Partiamo dalla retribuzione lorda, che è il totale di quanto il dipendente costa al datore di lavoro al mese, valore economico che equivale all’imponibile previdenziale. Su questa cifra vengono calcolati i contributi: quindi il primo valore da sottrarre alla retribuzione lorda è proprio quello dei contributi previdenziali  che vengono versati dal datore di lavoro all’ Inps . Questi contributi vengono trattenuti dal datore di lavoro, che funziona come sostituto d’imposta. Questo vuol dire che il datore di lavoro paga le trattenute previdenziali al posto del lavoratore.

A quanto ammontano i contributi previdenziali?  I contributi vengono in parte detratti dalla busta paga (e dal nostro stipendio) e in parte pagati direttamente dal datore di lavoro. L’aliquota  previdenziale pensionistica a nostro carico per  è dell ‘8,85% sulla contribuzione fissa e accessoria da aggiungere uno 0,35%  per il fondo credito, più l’aliquota previdenziale per il TFR/TFS pari al  2% calcolato su tutti gli importi  che entrano a parte dell’imponibile destinato appunto alla “ liquidazione” mentre quella a carico del datore di lavoro è intorno al 23%. Entrambi i contributi vengono poi versati dal datore di lavoro, in base al principio del sostituto d’imposta menzionato sopra.

Imponibile fiscale
L’imponibile fiscale è l’importo complessivo del reddito sul quale vengono calcolate le tasse. Nel caso di redditi da lavoro dipendente l’imponibile fiscale è composto da tutte le voci della retribuzione al netto delle ritenute previdenziale e assistenziali a carico del lavoratore di cui abbiamo già parlato sopra.  L’imponibile fiscale è utilizzato per calcolare l’Irpef, l’imposta dovuta dalle persone fisiche, da pagare, che aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile. Sull’imponibile fiscale (e se risulta dovuta l’Irpef) si scaricano anche le addizionali Irpef, che vanno versate a Regioni e comuni. L’aliquota dell’addizionale regionale è fissata allo 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all’1,4 per cento.

Aliquote IRPEF in vigore:

  • redditi fino a 15 000 euro, aliquota al 23%;
  • tra 15 000 e 28 000 euro, aliquota al 27% (più rapidamente: 3.450 + 27% della parte eccedente 15.000);
  • tra 28 000 e 55 000 euro, aliquota al 38% (più rapidamente: 6.960 + 38% della parte eccedente 28.000);
  • tra 55 000 e 75 000 euro, aliquota al 41% (più rapidamente: 17.220 + 41% della parte eccedente 55.000);
  • oltre i 75 000 euro, aliquota al 43% (più rapidamente: 25.420 + 43% della parte eccedente 75.000).

 

Ma dall’Irpef così calcolata, che è lorda, vengono tolte le detrazioni: da lavoro dipendente, per il coniuge e i figli minori a carico. Fermo restando che, per quanti ne hanno diritto, c’è anche l’applicazione dell’assegno familiare che cambia a seconda del reddito complessivo della famiglia, del numero e della tipologia dei componenti. Il sostegno, che di per sé non è certo elevato, diventa però sostanzioso per i nuclei che hanno redditi bassi o situazioni familiari disagiate per motivi legati allo stato di salute dei componenti. Entro ogni primo luglio vanno poi consegnate al datore di lavoro le richieste ed è compito dell’Inps pubblicare le tabelle nelle quali si trovano i limiti di reddito che servono per definire gli importi.

 

 

Ritenute volontarie.

 

Oltre alla ritenute  obbligatorie per legge ci sono delle ritenute chiamate volontarie , che permettono al dipendente, tramite il cedolino stipendiale di effettuare dei versamenti personali, viene data una disposizione  scritta all’ufficio stipendi  con scadenza variabile a seconda dei singoli casi: rientrano in questa casistica: le ritenute sindacali, le quote relative a cessioni del quinto dello stipendio,  quote relative a restituzione prestiti, ecc.