REGOLAMENTI APPLICATIVI dello STATUTO CIMO
(approvati dalla D.N. 18/06/2016)
A) NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. La decorrenza del diritto di voto nelle Assemblee delle Sezioni (art. 7 Statuto)
1.1 L’iscrizione al Sindacato è valida a far data dalla corresponsione della quota sociale, cioè dal momento in cui diviene operante, presso l’Ente di appartenenza, la delega rilasciata ai sensi dell’art.19. L’esercizio del diritto di voto decorre dal 31° giorno successivo alla corresponsione della quota sociale e non può essere esercitato in tutti i casi di non operatività della delega. Per gli iscritti che passano alle dipendenze di una diversa azienda o ad una diversa categoria di associati, l’esercizio dei diritti matura con il pagamento della nuova quota.
2. Il diritto di voto negli organi collegiali
2.1. Il diritto di voto negli organi collegiali si acquisisce con l’elezione, salvo motivata obiezione da parte dell’organo competente, da esprimere entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuta elezione e cessa nei casi previsti dallo Statuto.
3. La validità delle Assemblee e degli organi collegiali periferici
3.1 Le Assemblee delle Sezioni, nonché i Consigli di Sezione ed i Consigli Regionali deliberano validamente in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi titolo e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
3.2 Ai fini della determinazione del quorum dei votanti e dei voti presenti, vanno considerati, oltre ai presenti, le deleghe ed i voti rappresentati dai segretari per le rispettive Sezioni ovvero, ove presente, dal Coordinatore delle Sezioni nei limiti del suo potere di rappresentanza.
4. Deleghe
4.1 Nelle Assemblee, ogni partecipante può disporre di una sola delega; nei Consigli di Sezione e nei Consigli Regionali il singolo consigliere può disporre di una sola delega, mentre il Segretario di Sezione, o, in sua assenza il vicario ovvero, ove presente il Coordinatore delle Sezioni nei limiti del suo potere di rappresentanza, esprimono anche i voti spettanti ai consiglieri assenti della propria sezione, senza necessità di delega.
4.2 Nelle riunioni degli Organi collegiali, esclusi la Direzione Nazionale, la Consulta delle Regioni e l’Ufficio di Presidenza dove non sono ammesse deleghe, ciascun componente eletto può disporre di una sola delega.
4.3 I Segretari Regionali possono essere sostituiti in Direzione Nazionale, nella Consulta delle Regioni ed al Congresso Nazionale dal rispettivo Vice Segretario Vicario e, solo in caso di impedimento di quest’ultimo, possono delegare un Consigliere Regionale espresso dalla Regione o Provincia Autonoma di competenza.
4.4 Le deleghe devono essere rilasciate in forma scritta.
5. Votazioni, elezioni alle cariche e maggioranze
5.1 Le votazioni avvengono di norma in forma palese. Qualora esse riguardino persone, si procede con il voto segreto.
5.2 Le elezioni alle cariche di Segretario di Sezione di Coordinatore delle Sezioni, di Segretario Regionale e di Coordinatore di Settore Specifico devono svolgersi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti, con un ballottaggio tra i primi due votati della prima alle successive votazioni.
5.3 Le elezioni alle cariche di Vicesegretario Regionale Vicario e di Segretario Regionale Amministrativo, nonché di eventuali ulteriori Vicesegretari previsti dal regolamento regionale, avvengono con lista collegata al candidato Segretario Regionale.
5.4 Le elezioni alle cariche di Consigliere Regionale, Consigliere Nazionale e Revisore dei Conti Regionale si svolgono a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei votanti, che possono esprimere un numero di preferenze pari al numero dei posti disponibili. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità d’iscrizione a CIMO o, a parità della stessa, il più anziano d’età.
5.5 Per le elezioni alle cariche dove è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, risulta eletto chi ha ottenuto la metà dei voti più uno di coloro che hanno partecipato alla votazione, esclusi gli astenuti. Nella votazione di ballottaggio risulta vincente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
5.6 Per l’elezione alle cariche per le quali è richiesta la maggioranza semplice dei votanti, risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero dei voti tra chi ha partecipato alla votazione; se i posti disponibili sono più di uno, risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
5.7 Per tutte le altre votazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei votanti.
6. Decadenza dalle cariche
6.1 Gli eletti alle cariche di Sezione, regionali, di settore e nazionali decadono automaticamente con la decadenza rispettivamente del Segretario di Sezione e Regionale, del Coordinatore di Settore e del Presidente Nazionale, unitamente al quale sono stati eletti. Il Coordinatore delle Sezioni decade automaticamente quando decadono la maggioranza dei Segretari di Sezione che lo hanno eletto.
6.2 Il titolare della carica decade per proprie dimissioni, perdita delle condizioni di eleggibilità, eccetto quanto espressamente previsto in deroga dallo Statuto, oppure in seguito a mozione di sfiducia, votata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, da parte dell’Organo cui compete di conferire la carica.
6.3 La decadenza dei Consiglieri nazionali e regionali, a seguito della perdita delle condizioni di eleggibilità relativa al numero di iscritti alla Sezione o Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, viene accertata, nei termini di cui all’art. 17 co. 3 Statuto, dal Segretario Nazionale Organizzativo e da questi comunicata al Segretario Regionale. Viene dichiarato decaduto l’ultimo Consigliere eletto, oppure, a parità di data, il Consigliere meno votato o, a parità di voti, il più giovane come iscrizione CIMO. Se nel quadriennio di validità dell’elezione viene recuperato, a seguito della verifica annuale di cui all’art. 17 co.3 Statuto, il numero di iscritti previsto, il Consigliere decaduto viene reintegrato automaticamente.
6.4 Qualora, nel quadriennio dall’elezione del Segretario, la Sezione o la Regione o Provincia Autonoma di appartenenza, previo accertamento nei termini di cui all’art. 17, co. 3 Statuto, acquisti il diritto ad ulteriori Consiglieri, si procede all’elezione degli stessi, la durata del cui incarico termina, salvo la decadenza di cui al comma precedente, con quella residua del mandato ordinario del relativo Segretario. La verifica sulla decadenza viene fatta con i meccanismi di cui al comma precedente. Con modalità analoga si procede nel caso in cui una Sezione consorziata ex art. 7 co. 4 Statuto acquisisca il numero di iscritti di cui all’art. 7 co. 3 Statuto.
6.5 I Consiglieri Nazionali, eletti dai Consigli Regionali nei termini di cui all’art. 17, co. 3 Statuto o in sostituzione di Consiglieri Nazionali decaduti per ogni altro motivo, durante il quadriennio di validità degli organi nazionali, decadono, in deroga all’art. 6 co. 2 Statuto, alla scadenza quadriennale degli altri Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Regionali o alla decadenza degli organi nazionali ai sensi dell’art. 6 co. 6 Statuto.
7. Mozione di sfiducia
7.1 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli aventi diritto al voto nell’organo cui compete di conferire la carica. L’organo collegiale interessato deve essere convocato per l’esame della mozione di sfiducia entro trenta giorni dalla sua presentazione.
7.2 La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto dell’organo cui compete di conferire la carica; pertanto i membri dell’organo, assenti e non deleganti, vanno conteggiati come contrari alla mozione.
B) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE SEZIONI
Art. 1 – Costituzione
1.1 La Sezione di cui all’art. 7 Statuto, che vale quale Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 Legge 300/70, è costituita da tutti gli iscritti indipendentemente dal loro numero, appartenenti a ciascuna Azienda o ad altra realtà strutturata in cui si articola il Servizio Sanitario Regionale (SSR).
1.2 Il Consiglio Regionale può deliberare, in relazione al modello organizzativo della Regione, la possibilità di costituire articolazioni di Sezione ricomprese in ciascuna azienda o in altra realtà strutturata.
1.3 Il modello organizzativo, deliberato dal Consiglio Regionale, deve comunque mantenere inalterate l’impostazione strutturale dell’Associazione e le prerogative di ogni singola struttura come previste dallo Statuto.
1.4 Ogni Sezione è retta da un Segretario che la rappresenta a tutti gli effetti salva l’ipotesi di cui all’art.1.2 Regolamento Applicativo delle Regioni.
Art. 2 – Scopi e vincoli
2.1 Ogni Sezione persegue gli scopi dell’art. 3 e s’inquadra nella struttura organizzativa prevista dall’art.5 Statuto.
2.2 Le Sezioni operano altresì nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari vigenti, nonché di tutte le decisioni degli Organi nazionali e, regionali della Associazione.
Art. 3 – Organi
3.1 Sono Organi delle Sezioni:
a) l’Assemblea;
b) il Segretario;
c) il Vicesegretario;
d) il Consiglio di Sezione.
Art. 4 – Elezioni degli Organi di Sezione
4.1 L’Assemblea degli iscritti alla Sezione è l’organo di indirizzo e di verifica per tutta l’attività sindacale svolta dalla relativa Sezione e dai suoi Rappresentanti.
4.2 L’Assemblea degli iscritti della Sezione elegge il Segretario ed il Vicesegretario di Sezione, nonché ove la Sezione raggiunga almeno 50 iscritti, un numero di Consiglieri Regionali in ragione complessiva, compreso il Segretario, di uno ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 25.
4.3 Le elezioni delle cariche di Sezione e dei Consiglieri Regionali possono altresì avvenire con la costituzione di un seggio aperto per un massimo di 12 ore diurne, presieduto e custodito dal Segretario uscente o suo delegato. E’ consentita la presenza degli iscritti all’interno del seggio.
4.4 Ciascuna Sezione con meno di 50 iscritti può consorziarsi con altra/e Sezione/i con meno di 50 iscritti per raggiungere complessivamente almeno 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 25 ai fini della elezione dei Consiglieri Regionali. Forme analoghe di aggregazione consortile sono residualmente ammesse nella sola ipotesi di Sezioni con meno di 50 iscritti e Sezioni che, pur avendo già espresso Consiglieri Regionali, abbiano resti che non consentano l’elezione di ulteriori Consiglieri onde garantire il recupero di rappresentatività. All’elezione – tra gli iscritti alle Sezioni interessate – provvedono i Segretari delle Sezioni stesse. L’eletto decade dalla carica di Consigliere Regionale ove, all’esito della verifica annuale di cui all’art. 17 co. 3 Statuto, una delle Sezioni raggiunga un numero di iscritti tale da trovare applicazione l’art. 7 co. 3 Statuto. I Segretari delle Sezioni consorziate residue procedono quindi alla elezione dei Consiglieri Regionali di loro pertinenza.
Art. 5 – Attribuzioni e compiti del Segretario di Sezione e delle altre cariche aziendali
5.1 Il Segretario riferisce sull’andamento della propria Sezione al Segretario Regionale ed al Consiglio Regionale di competenza. Tiene aggiornato l’elenco degli iscritti e comunica tempestivamente le variazioni alla segreteria regionale.
5.2 Il Segretario presiede, e ne tiene verbale, l’Assemblea di Sezione, che convoca almeno una volta l’anno, salvo casi d’urgenza, od entro i trenta giorni successivi alla richiesta scritta avanzata da almeno un quinto degli iscritti della Sezione.
5.3 L’Assemblea è convocata, a mezzo di comunicazione scritta e/o avviso in bacheca ovvero a mezzo pec, con preavviso di almeno sette giorni. La convocazione contiene l’ordine del giorno da trattare.
5.4 Il Segretario trasmette, negli stessi termini, copia della convocazione al Segretario Regionale e gli invia, entro i successivi sette giorni, copia del verbale.
5.5 Il Segretario è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno tutti gli argomenti di cui sia richiesta la trattazione da parte di almeno un quinto degli iscritti alla Sezione.
5.6 Il Segretario convoca altresì almeno due volte l’anno il Consiglio di Sezione.
5.7 Il Vicesegretario collabora con il Segretario e lo sostituisce, in tutte le funzioni sindacali di competenza di questi, in ogni caso d’impedimento od assenza, anche in carenza di delega scritta.
5.8 I Referenti collaborano con i rispettivi Segretari nelle attività della Sezione.
Art. 6 – Consiglio di Sezione
6.1 Il Consiglio di Sezione è composto dal Segretario, dal Vicesegretario e dai Consiglieri Regionali della Sezione nonché dai Referenti di ciascun presidio o distretto compresi nella Sezione individuati sulla base dei rispettivi regolamenti Regionali. Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, gli iscritti aventi cariche elettive nazionali dipendenti dell’Azienda.
6.2 Il Consiglio è convocato e presieduto dal Segretario della Sezione.
Art. 7 – Durata delle cariche di Sezione e decadenza
7.1 Tutte le cariche elettive di Sezione hanno durata quadriennale.
7.2 Sono causa di decadenza anticipata dalle cariche di Sezione, oltre le ipotesi previste dall’art. 6 Statuto, anche le seguenti:
– il trasferimento, anche temporaneo, ad altra Azienda;
– l’assenza, non formalmente e tempestivamente giustificata, del Segretario della Sezione con diritto di voto, non opportunamente sostituito, a tre riunioni debitamente convocate del Consiglio Regionale, previa delibera dello stesso;
– l’assunzione dell’incarico di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo sul territorio nazionale.
7.3 Il commissariamento della Sezione ai sensi dell’art. 11 co. 4 Statuto fa decadere, ex art. 6 co. 6, tutte le cariche elettive.
7.4 Non appena avuta conoscenza della vacanza di una carica per decadenza del titolare prima del termine naturale, il Segretario della Sezione provvede a darne comunicazione al Segretario Regionale per la ratifica del subentro del primo dei non eletti o, in difetto, convoca un’assemblea per la elezione della carica.
7.5 Se la carica decaduta è quella di Segretario di Sezione, la convocazione dell’Assemblea è di competenza del Segretario Regionale.
Art. 8 – Perdita del diritto di voto
8.1 In caso di scadenza delle cariche di Sezione senza rinnovo delle medesime a termini statutari e regolamentari vigenti, esse perdono il diritto di esprimere il loro voto negli organismi ove è statutariamente previsto.
Art. 9 – Il Coordinamento delle Sezioni
9.1 Qualora il regolamento regionale lo preveda, i Segretari delle Sezioni di cui all’art. 8 co. 1 p.p. Statuto, appositamente convocati dal Segretario Regionale, eleggono tra gli iscritti un Coordinatore delle Sezioni che partecipa come tale al Consiglio Regionale.
9.2 Egli esprime il voto della Sezione che ne abbia titolo nel solo caso in cui sia assente giustificato il Segretario della Sezione medesima.
9.3 Il Coordinatore convoca i Segretari delle Sezioni almeno tre volte l’anno ovvero ogni qualvolta, per sopravvenute ragioni di urgenza, ne valuti l’opportunità.
9.4 Spetta al Coordinatore, sulla scorta delle indicazioni di politica sindacale proveniente dalla Regione, garantire l’uniformità dell’attività sindacale sulle tematiche di interesse sovra sezionale ed omogeneizzare le espressioni ed i comportamenti nelle sedi istituzionali corrispondenti al proprio livello di rappresentanza.
9.5 I regolamenti Regionali possono individuare, a termini dell’art. 8 Statuto, altre prerogative attribuibili al Coordinatore.
C) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LE REGIONI
Art. 1 – Costituzione
1.1 L’Organismo di rappresentanza CIMO a livello di Regione è costituito dalle Sezioni e dalle rappresentanze Regionali dei Settori Specifici, ove costituite, comprese nel territorio della Regione.
1.2 L’Organismo Regionale è retto da un Segretario che lo rappresenta a tutti gli effetti. Il Segretario Regionale è titolare altresì della legittimazione e della rappresentanza processuale delle Sezioni che gravitano sul territorio regionale, anche disgiuntamente dal Segretario di sezione.
1.3 Ai fini regolamentari, a ciascuna delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano si applicano le previsioni relative alle Regioni.
Art. 2 – Scopi e vincoli
2.1 L’Organismo Regionale persegue gli scopi previsti dall’art. 3 e si inquadra nella struttura organizzativa prevista dall’art. 5 Statuto.
2.2 Esso opera altresì nel rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari vigenti, nonché di tutte le deliberazioni degli Organi Nazionali dell’Associazione che lo riguardano.
Art. 3 – Organi
3.1 Sono Organi della Regione:
a) il Consiglio Regionale;
b) il Segretario Regionale;
c) i Vicesegretario Regionale Vicario;
d) il Segretario Regionale Amministrativo;
e) il Collegio Regionale dei Revisori dei conti.
Art. 4 – Elezioni, funzionamento e poteri degli Organi regionali
4.1 Il Consiglio Regionale è l’Organo deliberante, di indirizzo e di verifica della attività sindacale regionale ed ha competenza su tutte le funzioni della Regione.
4.2 Esso è costituito dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale Vicario, dal Segretario Regionale Amministrativo, dai Segretari di Sezione di cui all’art. 7 co. 3 e 4 Statuto, dagli altri Consiglieri Regionali, dai rappresentanti regionali dei Settori Specifici, secondo le modalità previste dal relativo regolamento e, ove previsto, dai Coordinatori delle Sezioni nonché, senza diritto di voto, dai Segretari di Sezione privi dei requisiti di cui all’art. 7 co. 3 e 4 Statuto nonché dai membri della Direzione Nazionale che operano nella Regione e dai Consiglieri Nazionali, eletti dalla Regione.
4.3 In Consiglio Regionale in materia di deleghe, si applicano le previsioni di cui all’art. 4 Norme generali sul funzionamento delle Assemblee e degli organi Collegiali.
4.4 In assenza dei Consiglieri Regionali, i voti rispettivi vengono espressi dal Segretario della Sezione di appartenenza. In caso di impedimento di quest’ultimo, si applica la previsione di cui all’art. 4 co. 1 Norme generali sul funzionamento delle Assemblee e degli organi Collegiali.
4.5 Il Consiglio Regionale elegge, ai sensi dell’art. 5.3 Norme generali sul funzionamento delle Assemblee e degli Organi Collegiali, con un’unica votazione, il Segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale Vicario, il Segretario Regionale Amministrativo e tre Revisori dei conti, nonché gli eventuali vice, se previsti dal Regolamento regionale. Le candidature alle suddette cariche devono essere formalizzate e pervenire alla sede regionale almeno 24 ore prima dell’inizio del Consiglio Regionale elettivo.
4.6 Il Consiglio Regionale elegge, inoltre, un numero di Consiglieri Nazionali, compreso il Segretario Regionale, in ragione di uno ogni 75 iscritti, o frazione superiore a 37; i Consiglieri Nazionali durano in carica un quadriennio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 ultimo periodo del regolamento sulle Norme generali sul funzionamento delle assemblee e degli organi collegiali. Le elezioni avvengono su candidatura di lista, fermo il rispetto della rappresentatività ragguagliata alla distribuzione territoriale degli iscritti.
4.7 Il Consiglio Regionale:
– detta le linee di politica sindacale regionale;
– indirizza e verifica l’attività del Segretario Regionale sulla quale deve essere aggiornato in apposite riunioni da convocarsi almeno ogni tre mesi;
– nomina, per quanto di competenza territoriale, i rappresentanti CIMO negli organismi di cui all’art. 3 co. 2 Statuto a valenza regionale;
– può riconoscere crediti di spesa alle Sezioni in relazione al numero degli iscritti, al programma di attività sindacale ed alle spese documentate a tal fine effettuate;
– approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il bilancio regionale.
4.8 Il Consiglio Regionale può deliberare, con apposito regolamento:
a. in relazione al modello organizzativo sanitario della Regione, la possibilità di costituire articolazioni di Sezione intra regionali ex art. 8 co. 1 Statuto;
b. la previsione, per ciascuno degli organi, di soggetti chiamati a sostituire il titolare della carica (vice);
c. la regolamentazione delle facoltà di cui all’art. 6 co. 10 Statuto;
d. le prerogative del Coordinatore delle Sezioni di cui all’art. 8 Statuto;
e. l’istituzione dei Coordinamenti di cui all’art. 10 bis co. 2 Statuto;
f. l’istituzione e le modalità di funzionamento della Giunta Esecutiva.
4.9 Il Regolamento viene deliberato dal Consiglio Regionale e deve mantenere inalterate l’impostazione strutturale dell’Associazione e le prerogative di ogni singola struttura come previste dallo Statuto.
4.10 In fase di prima applicazione, entro il 31 ottobre 2016, le Regioni adeguano i propri regolamenti locali alle disposizioni di questo Regolamento.
Art. 5. Determinazione dei voti nel Consiglio Regionale
5.1 Ciascun Consigliere Regionale esprime in Consiglio Regionale il voto di cui è titolare. I responsabili regionali dei Settori Specifici esprimono il voto in proporzione al numero degli iscritti in regione qualora esso raggiunga almeno il numero di 50 e ragguagliando la quota associativa versata a quella che compete al Dirigente Medico dipendente in servizio (art. 19 co. 4 Statuto).
5.2 Il Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale Vicario, il Segretario Amministrativo, qualora non siano stati eletti tra i Consiglieri regionali, esprimono – come tali- rispettivamente un voto il primo e 0,25 voti ciascuno dei due altri.
5.3 Le Regioni ove gli iscritti risultino complessivamente inferiori a 50 provvedono, in sede di assemblea degli iscritti, ad eleggere il Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale Vicario ed il Segretario Regionale Amministrativo e determinano con loro regolamento le modalità di espressione del voto, fatto salvo il principio della rappresentatività territoriale e tenendo conto della inesistenza di Sezioni in grado di eleggere Consiglieri Regionali.
Art. 6 – Attribuzioni e compiti del Segretario Regionale e delle cariche regionali.
6.1 Il Segretario Regionale è il responsabile esecutivo delle deliberazioni e dell’attuazione degli indirizzi di politica sanitaria assunti dal Consiglio Regionale in armonia con gli orientamenti degli Organi statutari centrali. Intrattiene i rapporti con l’Assessorato Regionale alla Sanità, nonché con gli Organi politici, amministrativi e sindacali regionali. Coordina, indirizza e verifica l’attività sindacale delle Sezioni e dei Settori Specifici riferendone al Consiglio Regionale.
6.2 Il Segretario Regionale viene sostituito, in ogni caso di impedimento o assenza, dal Vicesegretario Vicario, anche in carenza di delega scritta, oppure, in caso di impedimento di quest’ultimo, da un Consigliere Regionale con delega scritta del Segretario Regionale.
6.3 Il Segretario Regionale ha titolo di richiamare i Segretari di Sezione inadempienti alla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari vigenti. In caso di mancata ottemperanza, segnala le inadempienze al Segretario Nazionale Organizzativo per il successivo coinvolgimento degli Organi centrali.
6.4 Il Segretario Regionale presiede e convoca il Consiglio Regionale almeno quattro volte l’anno in via ordinaria, a mezzo lettere individuali, fax, pec o e-mail, indirizzati a tutti i componenti del Consiglio almeno con sette giorni di anticipo, ed in via straordinaria ogni qualvolta sia necessario, nonché entro i 30 giorni successivi alla richiesta di convocazione inoltrata e sottoscritta da almeno un quinto dei membri del Consiglio Regionale. In caso di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio può avvenire per telegramma, con preavviso di almeno 48 ore. Copia della convocazione con l’ordine del giorno deve essere inviata anche al Segretario Nazionale Organizzativo. Compete al Segretario Regionale predisporre l’ordine del giorno, con l’obbligo di inserirvi anche gli argomenti indicati da almeno un quinto dei membri del Consiglio.
6.5 Il Segretario Regionale o suo incaricato redige il verbale delle riunioni del Consiglio Regionale, sottoscritto da entrambi. Le determinazioni assunte sono, salvo espressa e diversa indicazione, immediatamente esecutive. Copia del verbale deve essere trasmessa, nei sette giorni successivi, al Segretario Nazionale Organizzativo. Il Consiglio Regionale successivo provvede alla ratifica del verbale della seduta precedente.
6.6 Il Segretario Regionale tiene aggiornato l’elenco degli iscritti alle varie Sezioni e invia copia dei tabulati aziendali del mese di gennaio di ogni anno al Segretario Nazionale Organizzativo entro il 31 marzo; entro la stessa data deve inviare copia dei suddetti tabulati anche al Segretario Nazionale Amministrativo, unitamente ad un prospetto riepilogativo del numero e della tipologia degli iscritti della Regione, divisi per Sezione, (riferiti sempre al mese di gennaio) sui quali verranno calcolate le quote annuali ed attribuiti i voti esprimibili in Consiglio Regionale.
6.7 Il Segretario Regionale o un suo delegato, può partecipare alle riunioni degli organismi sindacali collegiali presenti nella Regione.
6.8 Il Segretario Regionale uscente conserva titolo ad esprimere il proprio voto personale, limitatamente alla riunione del Consiglio Regionale per il rinnovo delle cariche, anche in carenza di titoli di rappresentatività periferica.
6.9 Il Vicesegretario Regionale Vicario collabora con il Segretario Regionale nelle funzioni sue proprie.
Art. 7 – Gestione amministrativa
7.1 Le Regioni sono amministrativamente autonome ai sensi dell’art. 9 co. 4 Statuto.
7.2 Il Segretario Regionale ed il Segretario Regionale Amministrativo sono responsabili in solido della corretta gestione dei fondi della Regione e della tenuta dei libri contabili. Provvedono a richiedere un codice fiscale autonomo e ad intrattenere rapporti con Istituti di credito a nome della Regione, attraverso i quali effettuano le operazioni contabili.
7.3 Il Segretario Regionale Amministrativo provvede alla riscossione delle quote degli iscritti ed al versamento della porzione delle suddette quote spettanti alla Segreteria Nazionale Amministrativa ai sensi dell’art. 19 Statuto. Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale da presentare all’approvazione del Consiglio Regionale entro il 31 maggio di ogni anno.
7.4 Il Segretario Regionale Amministrativo provvede:
– a tutti i pagamenti di competenza della Regione, come previsto dal Regolamento Regionale;
– alla gestione degli eventuali crediti di spesa riconosciuti alle Sezioni, secondo quanto deliberato dal Consiglio Regionale;
– alla verifica della rendicontazione e della documentazione delle spese effettuate dai Segretari di Sezione;
– a mantenere aggiornato l’inventario dei beni della Regione.
7.5 I Revisori Regionali dei Conti eseguono il riscontro dei registri contabili e dei documenti giustificativi, relativi alle spese sostenute in nome e per conto della Regione, e predispongono una relazione scritta da presentare all’approvazione del Consiglio Regionale, unitamente al conto consuntivo.
Art. 8 – Giunta esecutiva
8.1 E’ facoltà del Consiglio Regionale nominare, secondo le previsioni del regolamento regionale, una giunta esecutiva regionale composta da un numero ristretto di membri presieduta e convocata dal Segretario Regionale.
8.2 La Giunta non può comunque vicariare le competenze deliberative del Consiglio Regionale e quelle rappresentative del Segretario Regionale.
Art. 9 – Durata delle cariche regionali e decadenza
9.1 Tutte le cariche elettive regionali hanno durata quadriennale.
9.2 Sono causa di decadenza anticipata dalle cariche regionali, oltre alle fattispecie previste dall’art. 6 Statuto, anche le seguenti condizioni:
– l’assunzione presso Azienda di altra Regione;
– la assenza, non tempestivamente e formalmente giustificata e priva di opportuna sostituzione, a tre riunioni del Consiglio Regionale;
– l’assunzione dell’incarico di Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo di un’Azienda Sanitaria sul territorio nazionale.
9.3 Il commissariamento della Regione ai sensi dell’art. 11 co. 2 Statuto fa decadere ex art. 6 co. 6 Statuto tutte le cariche elettive regionali.
9.4 Non appena avuta conoscenza della vacanza di una carica, la cui elezione compete al Consiglio Regionale, per decadenza del titolare prima del termine naturale, il Segretario Regionale provvede entro 30 giorni alla convocazione del Consiglio Regionale per la copertura della carica.
9.5 Se la carica decaduta è quella di Segretario Regionale, la convocazione del Consiglio Regionale elettivo, entro 30 giorni, è di competenza del Segretario Nazionale Organizzativo. In caso di vacanza della carica di Segretario Regionale a seguito di dimissioni, la convocazione del Consiglio Regionale elettivo, nello stesso termine, compete al Vice Segretario Regionale Vicario. Se la decadenza del Segretario Regionale avviene per perdita delle condizioni di eleggibilità di cui all’art. 6 Statuto, lo stesso, come reggente, mantiene la carica per l’ordinaria gestione fino all’elezione del nuovo Segretario Regionale. In caso di suo impedimento o rinuncia subentra il Vice Segretario Vicario. Se la decadenza avviene per mozione di sfiducia, il Presidente provvederà a nominare, per l’ordinaria gestione, un reggente tra gli iscritti della regione, non componenti la Segreteria Regionale decaduta e che abbia un’adeguata esperienza sindacale, rappresentatività ed anzianità di iscrizione.
Art. 10 – Perdita del diritto di voto
10.1 Al termine quadriennale di validità delle cariche regionali senza il rinnovo delle medesime secondo i termini statutari e regolamentari vigenti, le stesse perdono diritto di esprimere il loro voto nelle Sedi ordinariamente consentite a norma di Statuto.
D) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER LA DIREZIONE NAZIONALE
1. All’interno della Direzione Nazionale i 20 componenti eletti dal Congresso Nazionale esprimono un voto ciascuno, mentre i Segretari Regionali e quelli delle Provincie autonome di Trento e Bolzano votano in proporzione agli iscritti paganti, determinati annualmente, fatto 20 il totale esprimibile.
I Responsabili Nazionali dei Settori Specifici esprimono il voto in proporzione al numero degli iscritti ragguagliando la quota associativa versata a quella che compete al Dirigente Medico dipendente in servizio (art. 19 co. 4 Statuto). Il totale complessivo dei voti esprimibili dai Settori Specifici è pari a cinque.
Il Segretario Nazionale Organizzativo, entro il 31 marzo di ogni anno, determina il voto esprimibile da ciascuna Regione sulla base degli iscritti dipendenti/convenzionati del SSN paganti la quota alla Segreteria Nazionale Amministrativa per l’anno in corso (compresi gli iscritti in aspettativa senza assegni, che sono esonerati temporaneamente dal pagamento della quota). Determina altresì il voto esprimibile da ciascun Settore Specifico.
I Segretari Regionali possono essere sostituiti dal Vicesegretario Vicario e, in caso di impedimento di quest’ultimo, da un Consigliere Regionale espresso dalla Regione di competenza, munito di delega scritta del Segretario Regionale.
2. Nell’ambito dell’art. 14 co. 6 lett. a) Statuto, la Direzione Nazionale esercita le proprie funzioni di indirizzo programmatico dell’Associazione approvando programmi di attività e relativi eventuali oneri finanziari sulla base delle proposte formulate dalla Consulta delle Regioni, ne valuta i risultati conseguiti e ne approva i relativi rendiconti finanziari.
E) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER IL CONGRESSO NAZIONALE
Art. 1 – Composizione
1.1 Il Congresso Nazionale è costituito:
a. dal Presidente Nazionale;
b. dai due Vicepresidenti Nazionali, di cui uno Vicario, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo e dai restanti 15 membri della Direzione Nazionale;
c. dai Segretari Regionali;
d. dai Consiglieri Nazionali, eletti dalle Regioni;
e. dai rappresentanti dei Settori Specifici, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.
Art. 2 – Modalità di espressione del voto
2.1 Le cariche che costituiscono il Congresso Nazionale esprimono i voti seguenti:
a) Il Presidente Nazionale: un voto
b) I due Vicepresidenti Nazionali, Il Segretario Nazionale Organizzativo, Il Segretario Nazionale Amministrativo, i restanti 15 membri della Direzione Nazionale: un voto ciascuno come tali
c) I Segretari Regionali: come tali, il voto pesato che ciascuno di essi esprime in Direzione Nazionale
d) I Consiglieri Nazionali eletti dalle Regioni: come tali, ex art. 4.6 regolamento applicativo delle regioni, un voto ciascuno
e) I rappresentanti dei Settori Specifici: come tali, il voto pesato che ciascuno di essi esprime in Direzione Nazionale.
2.2 I Segretari Regionali possono essere sostituiti dal Vicesegretario Vicario senza necessità di delega scritta o, in caso di impedimento di quest’ultimo, da un Consigliere Regionale espresso dalla Regione di competenza, munito di delega scritta del Segretario Regionale. Il Vicesegretario Vicario o il delegato acquisiscono le prerogative di rappresentanza e di voto del titolare.
2.3 In assenza dei Consiglieri Nazionali di cui all’art. 1 lett. d), i voti relativi vengono espressi dal rispettivo Segretario Regionale, se gli stessi non hanno provveduto a delegare specificamente per iscritto un altro Consigliere Nazionale.
2.4 In caso di rappresentatività plurima è consentita l’attribuzione di un solo altro voto individuale, oltre ai voti assegnati alla Regione di appartenenza e ad eventuali deleghe.
2.5 I Consiglieri Nazionali di cui all’art. 1 lett. b) possono essere rappresentati da altri Consiglieri Nazionali, se destinatari di specifica delega. I Consiglieri Nazionali di cui alla lett. e) possono delegare iscritti dello stesso Settore che rappresentano.
2.6 Ogni membro del Consiglio Nazionale può disporre di una sola delega scritta.
2.7 La delega deve essere consegnata al Segretario Nazionale Organizzativo, prima dell’esercizio del diritto di voto.
Art. 3 – Condizioni per esercitare il diritto di voto nel Congresso Nazionale.
3.1 Sono condizioni necessarie per esercitare il diritto di voto:
– essere iscritto a CIMO e non essere decaduto ai sensi dell’art. 6 Statuto;
– essere nel periodo della vigenza statutaria della propria carica;
– per i Consiglieri di cui alle lett. c) e d) dell’art. 1, appartenere ad una Regione in regola con i versamenti di spettanza della Segreteria Nazionale Amministrativa;
– non essere stato sospeso dall’esercizio dei diritti associativi o dalla carica ricoperta.
Art. 4 – Determinazione dei voti esprimibili nel Congresso Nazionale
4.1 Il Segretario Nazionale Organizzativo
a) determina entro il 31 marzo di ogni anno, di concerto con il Segretario Nazionale Amministrativo, il numero dei Consiglieri Nazionali ed i voti esprimibili da ciascuna Regione ai sensi dell’art.17 Statuto nonché il numero dei rappresentanti dei Settori Specifici ed il voto esprimibile da ciascuno di essi, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.
b) predispone e conserva l’elenco nominativo dei Consiglieri Nazionali, indicando per ciascuno i voti esprimibili nel Congresso Nazionale; l’elenco è a disposizione di ogni Consigliere Nazionale e viene consegnato alla Commissione verifica poteri in occasione del Congresso elettivo.
Art. 5 – Durata degli interventi
5.1 Al fine di disciplinare e favorire il dibattito, all’inizio delle riunioni del Congresso Nazionale e su proposta del Presidente del Congresso, viene stabilita la durata massima degli interventi.
Art. 6 – Rimborsi spese
6.1 La Segreteria Nazionale Amministrativa provvede alle spese generali delle riunioni del Congresso Nazionale ed al rimborso spese dei componenti l’Ufficio di Presidenza, dei membri eletti e designati della Direzione Nazionale, e di eventuali partecipanti su invito del Presidente.
6.2 I Segretari Regionali (lett. c) ed i Consiglieri Nazionali (lett. d) sono a carico della Regione di appartenenza.
Art. 7- Partecipazione al Congresso Nazionale
7.1 Possono partecipare alle riunioni del Congresso Nazionale, con funzione di uditori, previa delibera del Consiglio Regionale ed a spese della propria Regione, i Segretari di Sezione che non siano Consiglieri Nazionali.
F) MODALITÀ ELETTIVE ALLE CARICHE DI CUI ALL’ART. 13 LETT. a) e b) STATUTO
Art. 1 – Modalità elettive
1.1 Il Congresso Nazionale elegge tra gli iscritti:
a) il Presidente Nazionale, due Vicepresidenti Nazionali di cui uno Vicario, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo;
b) quindici membri elettivi della Direzione Nazionale;
c) tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
d) tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.
1.2 Le candidature di lista, identificate dal candidato alla Presidenza, sono presentate indicando a fianco dei nominativi la carica cui ciascuno è candidato; alla lista che riporta il maggior numero di consensi vengono attribuiti i cinque posti di cui alla lett. a) oltre a undici posti di cui alla lett. b); in presenza di liste alternative che abbiano superato singolarmente il 10% e complessivamente il 20%, dei voti espressi, spettano loro proporzionalmente ai voti ricevuti quattro posti di cui alla lett. b). In assenza di liste alternative che abbiano superato singolarmente il 10% e complessivamente il 20% dei voti espressi, i quindici posti di cui alla lett. b) sono attribuiti alla lista vincente.
1.3 Le liste sono costituite da 20 candidati: nell’ordine, il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo, i quindici membri della Direzione Nazionale.
1.4 In presenza di liste alternative che abbiano superato il quorum di cui al co. 2, i quattro membri della Direzione Nazionale sono eletti nell’ordine di lista, a prescindere dalla carica alla quale erano candidati; lo stesso criterio vale per eventuali subentri.
1.5 Le candidature a Proboviro ed a Revisore dei conti sono singole e la votazione avviene a preferenza unica. Il più votato diviene Presidente del Collegio; i successivi due, membri effettivi; gli ulteriori due, membri supplenti.
Art. 2 – Presentazione candidature, eleggibilità
2.1 Le candidature individuali e di lista devono essere formalizzate da almeno tre Consiglieri Nazionali presentatori, sottoscritte dai candidati per accettazione e presentate al Presidente del Congresso Nazionale all’inizio dei suoi lavori e sino a dodici ore prima dell’inizio delle rispettive votazioni. Ciascun aspirante non può candidarsi in più di una lista.
2.2 Per l’elezione alle cariche di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) e b) possono essere votate esclusivamente liste presentate con le modalità suddette.
2.3 Sono eleggibili esclusivamente gli associati in regola con l’iscrizione e che non siano sospesi dall’esercizio dei diritti associativi.
2.4 Il Presidente del Congresso Nazionale verifica la regolarità formale della presentazione delle candidature e le espone nei locali del Congresso e delle votazioni.
Art. 3 – Commissione verifica poteri
3.1 Il Congresso Nazionale nomina una commissione verifica poteri, costituita da cinque membri, che determina gli aventi diritto al voto e verifica la validità delle deleghe. Alla conclusione dei lavori la Commissione consegna l’elaborato al Presidente del seggio elettorale di cui al successivo art. 4.
Art. 4 – Seggio elettorale
4.1 Il Congresso Nazionale elegge, altresì, cinque scrutatori che costituiscono il seggio elettorale. Uno di costoro è designato dagli altri quale Presidente del seggio.
Art. 5 – Proclamazione degli eletti
5.1 Il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati delle votazioni al Presidente del Congresso Nazionale. Questi ne dà notizia al Congresso che proclama gli eletti.
Art. 6 – Sostituzione delle cariche vacanti
6.1 In caso di vacanza per qualsivoglia motivo delle cariche di:
a) Vicepresidente Vicario, Vicepresidente, Segretario Nazionale Organizzativo, Segretario Nazionale Amministrativo;
b) membro elettivo della Direzione Nazionale, qualora non vi sia possibilità di subentro;
c) componente effettivo o supplente del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti;
d) componente effettivo o supplente del Collegio Nazionale dei Probiviri si procede alla sua sostituzione da parte di un Consiglio Nazionale appositamente convocato.
6.2 La presentazione della candidatura alle cariche di cui alle precedenti lett. a) e c) compete al Presidente Nazionale pro-tempore; la presentazione della candidatura alle cariche di cui alle precedenti lett. d) ed e) avviene secondo quanto previsto dall’art. 2.
6.3 La durata di tutte le cariche è comunque coincidente con quella del Presidente Nazionale durante il cui mandato è avvenuta la sostituzione; pertanto gli eletti decadono automaticamente in tutte le ipotesi di sua decadenza ex art. 6 co. 6 Statuto.
G) REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
1. La Consulta delle Regioni svolge le attività di cui all’art. 15 co. 5 Statuto.
2. Nell’ambito dei suoi poteri esecutivi, la Consulta delle Regioni, ex art. 15 co. 5 lett. d) Statuto, cura che i responsabili dei dipartimenti/commissioni siano scelti tra i dirigenti sindacali con specifica competenza in ambito predefinito. Nell’ambito della scelta operata, il delegante definisce i limiti della delega di funzioni, con l’autonomia decisionale e di spesa entro il budget annualmente predisposto di concerto tra Ufficio di Presidenza e Consulta delle Regioni. Le decisioni della Consulta delle Regioni sono ratificate dalla Direzione Nazionale come organo di controllo. La collegialità deve essere assicurata nelle decisioni che determinano scelte strategiche e che impegnano l’Associazione per l’intero esercizio, e deve pertanto esprimersi in concreto solo nel l’adozione degli atti che hanno valenza programmatica (in particolare il programma annuale di attività ed il correlato e conseguente budget di esercizio), mentre le decisioni operative correnti devono essere lasciate alla autonomia decisionale dei singoli responsabili, ciascuno nell’ambito della delega ad esso conferita.
3. Ciascuno dei componenti della Consulta è tenuto a fornire ogni utile supporto e tutta la documentazione necessaria allo svolgimento della suddetta attività.
4. In occasione della prima riunione della Consulta post Congresso Elettivo, i suoi componenti eleggono tra i Segretari Regionali, con le maggioranze di cui all’art. 15 co. 4 Statuto, il Segretario della Consulta. Questi resta in carica quanto il Presidente Nazionale. Nel caso il Segretario della Consulta perda la carica di Segretario Regionale, egli decade dall’incarico ed i componenti della Consulta provvedono ad eleggerne un altro, il cui mandato cessa alla scadenza prevista per il suo predecessore.
5. Il Segretario della Consulta svolge funzioni di raccordo tecnico/organizzativo, tanto interno che verso gli altri Organi Statutari. In particolare, egli:
a) verifica l’acquisizione dei dati e degli elementi necessari all’attività della Consulta;
b) ha il compito di verificare e monitorare l’applicazione regionale delle norme legislative e contrattuali riguardanti la categoria;
c) ha titolo a segnalare agli Organi competenti i Segretari Regionali inadempienti rispetto alla funzionalità della Consulta;
d) coadiuva il Presidente Nazionale nella stesura dell’Ordine del giorno della Consulta;
e) può richiedere, ex art. 15 co. 6 Statuto, al Presidente Nazionale a seguito di deliberazione della Consulta, la convocazione della Direzione Nazionale indicando gli argomenti da porre all’Ordine del giorno;
f) riferisce periodicamente all’Ufficio di Presidenza ed alla Direzione Nazionale sull’attività della Consulta;
g) su mandato della Consulta, sottopone agli organi competenti le problematiche locali che necessitano di approfondimento nazionale.
6. Su invito del Presidente Nazionale, il Segretario partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza senza diritto di voto.
H) REGOLAMENTO APPLICATIVO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Segretario Nazionale Organizzativo di propria iniziativa o su richiesta motivata e munita di idonea documentazione da parte di un iscritto o di un organo collegiale.
2. Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta il Segretario Nazionale Organizzativo sente informalmente l’interessato ed assume sommarie informazioni. All’esito delle medesime, notifica all’interessato la formale contestazione degli addebiti e richiede al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri l’apertura del procedimento disciplinare allegando tutta la documentazione. Ove, invece, ritenga infondata la doglianza od insussistenti i fatti richiede al Collegio Nazionale dei Probiviri l’archiviazione del caso. Il Collegio, valutata la richiesta, decide in conformità ovvero restituisce gli atti al Segretario Nazionale Organizzativo, invitandolo alla formale contestazione degli addebiti.
3. Ricevuti gli atti con la contestazione degli addebiti, il Collegio Nazionale dei Probiviri assegna all’incolpato un termine non inferiore a giorni 20 per il deposito di difese scritte e convoca le parti per l’audizione davanti a sé. All’audizione partecipano l’incolpato e, se vi sono, i denunzianti; ciascuna delle parti può farsi assistere da persona di fiducia. Qualora si renda necessario il compimento di atti istruttori, il Collegio può delegarvi uno dei propri componenti, che procede senza formalità, fatto salvo il rispetto del contraddittorio.
4. Terminata l’istruttoria, il Collegio decide a maggioranza nel termine di novanta giorni dalla contestazione dell’addebito, prosciogliendo l’iscritto o infliggendogli una delle sanzioni di cui all’art. 21 co. 3 Statuto. La decisione è comunicata all’interessato, al Segretario Nazionale Organizzativo ed al denunciante. Nella decisione che infligge una sanzione deve essere fatta espressa menzione della facoltà di ricorso alla Direzione Nazionale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Il ricorso alla Direzione Nazionale avverso le decisioni che irrogano una sanzione deve essere depositato od inviato presso la sede nazionale dell’Associazione, nel termine di cui al co. 4. La presentazione del ricorso sospende l’esecutività della sanzione fino alla decisione della Direzione Nazionale.
6. La Direzione Nazionale individua al proprio interno i componenti di cui all’art. 21 co. 5 Statuto che costituiscono il Collegio d’Appello. Agli stessi è demandata la designazione del Presidente e l’esame del ricorso. Il Presidente, ove il ricorrente ne abbia fatta richiesta, fissa la data della sua audizione davanti al Collegio.
7. Il Collegio, acquisiti gli atti istruttori e del giudizio di primo grado e sentite, ove occorra, le parti, può decidere di rinnovare in tutto o in parte l’istruttoria; in tal caso, si applica l’ultima parte del co. 3.
8. La motivazione della pronuncia del Collegio d’Appello, assunta a maggioranza, è depositata entro sessanta giorni dalla decisione e comunicata agli interessati nelle forme previste dal co. 4. La decisione del Collegio d’Appello non è impugnabile. E’ fatto salvo, tuttavia, nel caso che la sanzione irrogata sia l’espulsione, il ricorso all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 24 C.C. Gli atti o i fatti che hanno costituito oggetto del procedimento disciplinare conclusosi con l’archiviazione o con l’assoluzione dell’iscritto non possono essere utilizzati per l’adozione di provvedimenti organizzativi concernenti la carica sindacale ricoperta dal medesimo.
9. Il Segretario Nazionale Organizzativo comunica la decisione definitiva agli organi periferici interessati per i provvedimenti del caso.
10. Qualora il Segretario Nazionale Organizzativo sia personalmente coinvolto, il Presidente assegna i suoi compiti ad un membro della Consulta delle Regioni.
I) SETTORI SPECIFICI
1) Il Settore si configura come articolazione dell’Associazione caratterizzato da un livello di autonomia organizzativa ed amministrativa consentite comunque all’interno del bilancio CIMO. Il Settore potrà beneficiare di specifici finanziamenti per iniziative finalizzate ad attività sindacali, previa approvazione della Direzione Nazionale.
2) Ad ogni livello nazionale e regionale competono al Settore, secondo le previsioni statutarie, proprie rappresentanze all’interno degli organi e propri responsabili designati dagli iscritti appartenenti al Settore.
3) I responsabili di Settore a livello regionale possono far parte della delegazione trattante e partecipare alle riunioni sindacali in cui siano in discussione aspetti di possibile interesse e comunque a richiesta dei rispettivi responsabili di Settore.
4) Il Settore è responsabile delle attività organizzative specifiche delle categorie rappresentate, all’interno della più generale attività rappresentativa di CIMO e ciò ai fini della specifica ed ottimale tutela professionale delle categorie che vi affluiscono.
5) Nell’ambito del regolamento del Settore di cui art. 10 co. 3 Statuto (da predisporsi a cura del Segretario Nazionale Organizzativo) sono definiti, tra l’altro, gli aspetti dei rapporti economici tra CIMO ed il Settore nonché gli aspetti organizzativi di reciproco interesse.
6) I Settori con proprio regolamento individuano le specifiche modalità per la composizione, organizzazione ed elezione delle rappresentanze interne al Settore.
REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
1. Bilancio Nazionale
Gli esercizi contabili dell’Associazione si aprono il 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è predisposto per capitoli e sottocapitoli.
La Consulta delle Regioni indica entro il 30 settembre di ogni anno le linee di indirizzo sulla base delle quali il Segretario Nazionale Amministrativo predispone il bilancio preventivo dell’anno successivo, che deve essere approvato dalla Direzione Nazionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Se tale scadenza non potesse essere rispettata, fino all’approvazione del bilancio preventivo il Segretario Nazionale Amministrativo può effettuare esclusivamente pagamenti di ordinaria amministrazione, per dodicesimi dei capitoli del bilancio dell’anno precedente.
Il Segretario Nazionale Amministrativo predispone il Conto consuntivo dell’anno precedente, lo sottopone all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti e lo presenta all’approvazione della Direzione Nazionale entro il 31 maggio di ogni anno.
Il Segretario Nazionale Amministrativo riferisce periodicamente alla Consulta delle Regioni ed alla Direzione Nazionale sull’andamento delle entrate e delle spese.
2. Impegni di spesa
Tutti gli impegni di spesa devono essere contenuti all’interno del relativo capitolo del Bilancio preventivo. Qualora il capitolo non sia sufficiente, il Segretario Amministrativo deve preventivamente presentare una variazione di bilancio alla Direzione Nazionale per l’approvazione. Gli spostamenti tra sottocapitoli all’interno dello stesso capitolo non richiedono approvazione preventiva, ma devono essere comunicati dal Segretario Amministrativo alla prima Direzione Nazionale utile.
Le delibere di spesa devono contenere il visto del Segretario Nazionale Amministrativo di compatibilità con il bilancio preventivo, che consideri quanto già impegnato, anche se non ancora effettivamente liquidato.
Il Segretario Nazionale Amministrativo dispone i pagamenti su delibera della Consulta delle Regioni o della Direzione Nazionale oppure autonomamente, nei limiti previsti dal regolamento delle spese in economia.
3. Acquisti
Le spese correnti sono, di regola, effettuate direttamente dal Segretario Nazionale Amministrativo, senza intermediari.
In caso di anticipazioni da parte delle Regioni o di singoli Dirigenti, le fatture devono essere comunque intestate a CIMO.
I beni di CIMO possono essere affidati in comodato d’uso a dirigenti nazionali o consulenti, in relazione al loro incarico.
4. Rimborsi spesa
Sono a carico del bilancio nazionale i rimborsi spesa relativi:
1. all’attività sindacale del Presidente, del Vicepresidente Vicario, del Vice Presidente, del Segretario Nazionale Organizzativo e del Segretario Nazionale Amministrativo, esclusa quella riferita a cariche elettive periferiche;
2. all’attività sindacale degli altri Membri della Consulta delle Regioni e dei Distaccati sindacali, su incarico del Presidente, se riferita ad attività di carattere ed interesse nazionale;
3. alla partecipazione alle riunioni della Consulta delle Regioni, della Direzione Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, dei membri dei singoli organismi, effettivi e supplenti, degli eventuali responsabili nazionali dei coordinamenti lì dove istituiti e degli esperti e consulenti, individuati ed invitati dalla Direzione Nazionale e/o dal Presidente;
4. alla partecipazione al Congresso Nazionale dei membri della Direzione Nazionale (eccetto i Segretari Regionali che sono a carico dei rispettivi bilanci), dei Distaccati sindacali e di eventuali partecipanti su invito del Presidente.
Sono invece a carico delle Regioni:
a. i rimborsi spese relativi alla partecipazione dei propri dirigenti, qualora non diversamente deliberato dalla Direzione Nazionale, a:
– riunioni dei Segretari Regionali;
– Congresso Nazionale;
– Seminari di Studio, Convegni, Congressi, anche a carattere nazionale, ove non diversamente deliberato dalla Consulta delle Regioni ;
– attività sindacali a carattere regionale.
b. le spese relative alla partecipazione di Dirigenti Nazionali di altre Regioni (escluse le cariche di cui al punto 1) del primo capoverso o loro delegati) a Convegni, Congressi, Seminari, riunioni sindacali organizzati/e dalle singole Regioni, ove non diversamente deliberato dalla Consulta delle Regioni.
La Direzione Nazionale delibera contestualmente all’affidamento di un incarico e/o alla nomina di una Commissione la competenza delle spese di funzionamento e dei rimborsi spese.
Nel caso in cui il Presidente Nazionale venga citato in giudizio, quale legale rappresentante pro tempore dell’Associazione, per fatti originati da Organi periferici dell’Associazione stessa, tutte le spese conseguenti sono a carico della Regione di competenza territoriale. Tutte le attività e le iniziative relative al giudizio stesso, compresa la individuazione del/dei legali, sono svolte di concerto con la Regione interessata.
5. Modalità di rimborso
Le richieste di rimborso devono essere indirizzate alla Segreteria Nazionale Amministrativa, debitamente firmate e complete di tutta la documentazione delle spese in originale, indicando la data, il luogo ed il motivo della missione.
I rimborsi saranno effettuati sulla base dei seguenti parametri:
a. viaggi in auto con auto propria: costo chilometrico secondo le tariffe ACI, (con riferimento chilometrico alla percorrenza annua pari a Km.15.000), parcheggi e pedaggi autostradali. L’utilizzo dell’auto è da evitare, salvo casi particolari, per percorrenze per le quali il costo risulti eccessivo rispetto al viaggio effettuato in treno/aereo;
b. viaggi in treno: costo del biglietto in prima classe (esclusa tariffa Executive AV) più eventuali supplementi, compreso il costo del vagone letto;
c. viaggi aerei: costo del biglietto e delle spese d’agenzia;
d. alberghi: costo della camera. In caso di pernottamenti a Roma, questo non potrà superare il costo della camera presso gli hotel convenzionati; per pernottamenti fuori Roma, il costo della camera presso alberghi di categoria non superiore a quattro stelle;
e. pasti: il rimborso avverrà entro un massimale giornaliero di € 120,00;
f. spese non documentate di modica entità (mance, giornali, ecc): autocertificazione della spesa effettivamente sostenuta per conto di CIMO;
g. per le cariche nazionali/incarichi per le quali sia stata deliberata l’assegnazione e l’utilizzo di un telefono cellulare dell’Associazione, la cui utenza è quindi intestata a CIMO Nazionale, viene riconosciuto un canone corrispondente al volume di traffico necessario, con un tetto massimo che comunque non può superare i 1.500 minuti di conversazioni mensili, più eventuali servizi aggiuntivi e/o SMS (no MMS). Il traffico telefonico in roaming verrà riconosciuto solo in caso di necessità.
Per quanto riguarda il traffico dati su mobile viene riconosciuto quello nazionale con abbonamento appositamente sottoscritto. Il traffico dati in roaming verrà riconosciuto in casi eccezionali da autorizzarsi volta per volta, previa verifica della tariffa più conveniente.
Altri eventuali rimborsi telefonici o per linee dati dovranno essere correlati e congrui rispetto all’attività svolta per CIMO Nazionale.
Qualora l’evento preveda il pernottamento e/o pasti programmati, già pagati dalla Segreteria Nazionale Amministrativa o dall’organizzatore, non saranno rimborsate spese di soggiorno e vitto extra.
I Dirigenti per l’acquisto dei biglietti aerei, ferroviari e degli altri servizi connessi, a carico della Segreteria Nazionale Amministrativa, utilizzano di norma gli accordi commerciali di CIMO.
6. Norme per le Regioni
Le Regioni sono amministrativamente autonome e redigono un proprio bilancio distinto e separato da quello nazionale, che deve essere approvato dagli organi regionali competenti (Collegio Regionale dei Revisori dei Conti e Consiglio Regionale) entro il 31 maggio di ogni anno (art. 9 co. 4 Statuto). Il bilancio regionale deve essere unico ed eventuali crediti di spesa assegnati alle Sezioni devono essere ricompresi nel bilancio stesso.
Ogni Regione deve dotarsi di un proprio codice fiscale, che deve essere utilizzato per tutti gli acquisti di beni e servizi da parte della Regione, e fare fronte a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale, finanziaria e previdenziale.
L’eventuale mancato pagamento della porzione delle quote associative di spettanza di CIMO Nazionale da parte delle singole Regioni o, ove previsto, dei Settori Specifici, autorizza il Segretario Nazionale Amministrativo a provvedere direttamente, previa deliberazione della Direzione Nazionale, all’incasso diretto per intero delle quote associative della Regione interessata, al fine di ottenere una regolarizzazione della situazione economica.
La regolamentazione nazionale relativa ai rimborsi spesa di cui al punto 5) vale come riferimento generale per gli analoghi rimborsi effettuati dalle Regioni. Vanno evitati i rimborsi forfettari, che comunque sono considerati reddito/emolumenti e quindi assoggettati alla normativa fiscale e previdenziale vigente.
L’eventuale riconoscimento di indennità e/o diarie ai dirigenti periferici dovrà essere deliberato dal Consiglio Regionale e rispettare la normativa fiscale e previdenziale vigente.
Si richiama infine l’art.3 co. 3 lett. e) Statuto.
7. Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente regolamento amministrativo, deciderà caso per caso la Consulta delle Regioni.
REGOLAMENTO
COORDINAMENTO MEDICI PENSIONATI CIMO
(approvato dalla Direzione Nazionale del 14/03/2013)
Art.1
Il Coordinamento Medici pensionati CIMO è un’articolazione organizzativa interna dell’organizzazione sindacale CIMO (Art.10 punto 5 lett. j Statuto CIMO) che si prefigge di promuovere la tutela e gli interessi dei medici in quiescenza e di coordinare ed armonizzare gli interessi e le aspettative dei pensionati.
Art.2
Possono aderire al Coordinamento tutti i medici già dipendenti in quiescenza; l’adesione è permanente, salvo personale disdetta, ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
L’iscrizione prevede la compilazione della relativa scheda da indirizzare al Coordinamento Nazionale CIMO pensionati presso la sede nazionale CIMO per il successivo inoltro all’INPS per la trattenuta mensile di 5 Euro mensili per 12 mensilità (esclusa la tredicesima).
Può raccordarsi con analoghi settori pensionati delle Organizzazioni Sindacali aderenti alla Confederazione CIDA-MAPI.
Art.3 Struttura del Coordinamento
Il Coordinamento nazionale pensionati CIMO si articola:
1. Coordinamento Nazionale.
2. Coordinamenti Regionali.
Il Coordinamento Nazionale prevede:
1. Il Coordinatore Nazionale.
2. Tre vice coordinatori d’area (Nord, Centro, Sud) eletti all’interno dal coordinamento nazionale.
3. Utilizza le strutture della CIMO.
Il Coordinatore Nazionale è nominato dal Consiglio di Presidenza e ratificato dalla Direzione Nazionale, in occasione del Congresso Nazionale, e dura in carica lo stesso tempo degli organi nazionali eletti, e coordina l’attività del movimento sul territorio nazionale.
Compiti del Coordinatore nazionale:
1. Convocare il Coordinamento Nazionale almeno due volte l’anno.
2. Rappresentare il Coordinamento all’interno degli organi centrali dell’associazione.
3. Proporre agli organi centrali competenti le iniziative necessarie al perseguimento degli indirizzi di politica sindacale in difesa dei diritti dei medici in quiescenza.
4. Il Coordinatore Nazionale assegna gli incarichi di gestione del coordinamento nazionale.
E’ convocato di norma almeno due volte l’anno in Roma presso la sede CIMO.
Il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del coordinamento sono a carico della CIMO Nazionale, nelle modalità previste dal regolamento amministrativo.
I Coordinatori Regionali sono nominati dalle segreterie regionali in analogia con quanto avviene con la nomina del Coordinatore Nazionale.
In caso di dimissioni dalla carica sia il Coordinatore Nazionale che i regionali saranno surrogati dai rispettivi organi istituzionali.
Il rinnovo delle cariche periferiche deve avvenire nei trenta giorni precedenti la rispettiva scadenza naturale, ferma restando la durata quadriennale della carica.
Art.4 Modifiche al Regolamento
Proposte di modifica del presente regolamento possono essere avanzate dai Coordinatori Regionali ed approvati a maggioranza dei presenti aventi diritto.
Vanno quindi accompagnate da motivata relazione del Coordinatore Nazionale ed inviate al Presidente Nazionale ed alla Direzione Nazionale CIMO per eventuali osservazioni ed approvazione.
Cimo Trentino
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Sede operativa
Ospedale S. Chiara
Palazzina U
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Largo Medaglie d'Oro, 9
38122 Trento
mercoledì dalle 9.15 alle 12.15
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mercoledì dalle 9.15 alle 12.15